Normativa
Normativa istruzione parentale
Come previsto dalla legge (artt. 30, 31, 33, 34 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 147 del Codice civile, art. 18 della Legge 176/1991, art. 1 del D.lgs.vo 62/2017), la dichiarazione annuale di istruzione parentale è una comunicazione che va consegnata annualmente (di solito entro fine gennaio) al Dirigente Scolastico (DS) del territorio di residenza (in caso di dubbio, consigliamo di chiedere in Comune).
Per quanto riguarda la comunicazione per conoscenza della dichiarazione anche al Sindaco del comune di residenza, si rimanda al sito della LAIF (www.laif.it); l’invio rimane comunque una scelta della famiglia.
Relativamente alle capacità tecniche/economiche, la normativa non prevede il possesso di alcun titolo di studio specifico per attuare l’istruzione parentale, né abilitazioni all’insegnamento, o altri tipi di qualifiche. Anche nel Decreto Legislativo n. 62 del 2017 non viene menzionato il possesso di “capacità tecniche o economiche” per i genitori.
Nel caso il Dirigente Scolastico richiedesse una dichiarazione specifica, oltre a quanto già indicato nella dichiarazione di istruzione parentale, è possibile inviare un’autocertificazione classica delle capacità tecniche e/o economiche.
Si consiglia di spedire tutto il materiale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure inviarlo tramite pec (posta elettronica certificata) con i documenti inseriti nel testo della mail e non allegati. È possibile anche consegnare a mano facendo protocollare e chiedendo una copia con il numero di protocollo (che è la vostra ricevuta).
La scadenza per la presentazione della domanda all’Istituto Comprensivo scelto per sostenere l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva è di norma il 30 aprile, per l’esame di terza media è il 15 marzo.

